Art. 162 · Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

Art. 162

Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione 1.   Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione per: a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali: i) cereali; ii) riso; iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g); iv) carni bovine; v) latte e prodotti lattiero-caseari; vi) carni suine; vii) uova; viii) carni di pollame; b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI. Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g). 2.   La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali. 3.   Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione.
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