Art. 169
Limiti delle esportazioni
In vigore dal 22 ott 2007
Limiti delle esportazioni
Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
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