Art. 171
Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi
In vigore dal 22 ott 2007
Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi
1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione sono adottati dalla Commissione.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a)
un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
b)
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);
c)
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).
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