Art. 171

Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

In vigore dal 22 ott 2007
Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi 1.   Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione sono adottati dalla Commissione. 2.   I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»); c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-171

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi (Art. 171 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo