Art. 172
Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
In vigore dal 22 ott 2007
Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
1. Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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