Art. 173
Prezzi minimi all’esportazione
In vigore dal 22 ott 2007
Prezzi minimi all’esportazione
1. Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione.
Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni
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