Art. 175

Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

In vigore dal 22 ott 2007
Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatto salvo l’ del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’, paragrafo 1, e all’ del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) ad h), lettera k) e lettere da m) a u), e all', paragrafo 3, del presente regolamento.
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Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato (Art. 175 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo