Art. 177

Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

In vigore dal 22 ott 2007
Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco 1.   L’, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all’, lettera c), del presente regolamento, a condizione che: a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; b) la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza. Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi. 2.   Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza quando: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità; b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’azione interprofessionale; d) comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria; e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 3.   Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constati che le condizioni d’applicazione del presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una decisione in cui dichiara che l’, paragrafo 1, del trattato si applica, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi. La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-177

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo