Art. 9
Relazioni e valutazione
In vigore dal 18 set 2007
Relazioni e valutazione
1. Ciascuno Stato membro presenta una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni; la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012. Dopo la presentazione delle prime tre relazioni triennali, la frequenza delle relazioni si riduce a una ogni sei anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l’efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:
a)
per ciascuno Stato membro, la percentuale di biomassa di anguilla argentata migrata in mare per la riproduzione o la percentuale di biomassa di anguilla argentata che abbandona il territorio di quello Stato membro nell’intento di migrare verso il mare per la riproduzione, in relazione al livello di migrazione da conseguire di cui all’, paragrafo 4;
b)
il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille e la riduzione effettuata conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4;
c)
il livello dei fattori esterni alla pesca che incidono sul tasso di mortalità e la riduzione effettuata conformemente all’, paragrafo 10;
d)
il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate e le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi.
2. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell’applicazione dei piani di gestione per l’anguilla e del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
3. Alla luce della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione propone eventuali opportune misure per conseguire con probabilità elevate l’obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea e il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, le misure alternative per conseguire il livello di migrazione di cui all’, paragrafo 4, o una riduzione dello sforzo di pesca conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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