Art. 4

Comunicazione dei piani di gestione per l’anguilla

In vigore dal 18 set 2007
Comunicazione dei piani di gestione per l’anguilla 1.   Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di gestione per l’anguilla elaborati conformemente all’. 2.   Uno Stato membro che non abbia sottoposto all’approvazione della Commissione un piano di gestione per l’anguilla entro il 31 dicembre 2008 riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell’anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione è attuata a partire dal 1o gennaio 2009. 3.   La riduzione delle catture di cui al paragrafo 2 può essere sostituita in toto o in parte da misure immediate su altri fattori di mortalità antropogenica, che consentiranno di migrare in mare per la riproduzione ad un numero di anguille argentate equivalente a quello che la riduzione delle catture consentirebbe.
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