Art. 6

Piani di gestione transfrontalieri per l’anguilla

In vigore dal 18 set 2007
Piani di gestione transfrontalieri per l’anguilla 1.   Nel caso di bacini fluviali dell’anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, gli Stati membri interessati elaborano congiuntamente il piano di gestione per l’anguilla. Se vi è il rischio che il coordinamento sfoci in un ritardo tale da rendere impossibile la presentazione del piano di gestione per l’anguilla entro il termine previsto, gli Stati membri possono presentare piani di gestione per l’anguilla relativi alla parte del bacino fluviale di loro competenza. 2.   Se un bacino fluviale dell’anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l’anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati ed è rispettata la competenza di tutte le pertinenti organizzazioni regionali per la pesca. Se gli Stati terzi interessati non partecipano alla preparazione congiunta del piano di gestione per l’anguilla, gli Stati membri interessati possono presentare piani di gestione per l’anguilla relativi alla parte del bacino fluviale dell’anguilla di loro competenza, al fine di raggiungere il livello di migrazione di cui all’, paragrafo 4. 3.   Gli si applicano mutatis mutandis ai piani transfrontalieri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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