Art. 5

Approvazione e attuazione dei piani di gestione per l’anguilla

In vigore dal 18 set 2007
Approvazione e attuazione dei piani di gestione per l’anguilla 1.   Sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca o di altri organi scientifici pertinenti, i piani di gestione per l’anguilla sono approvati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2.   Gli Stati membri attuano i piani di gestione per l’anguilla approvati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 a decorrere dal 1o luglio 2009 o prima possibile anteriormente a tale data. 3.   A partire dal 1o luglio 2009, o dalla data di applicazione di un piano di gestione per l’anguilla se anteriore, la pesca delle anguille della specie Anguilla anguilla è consentita per tutto l’anno, purché le attività di pesca siano conformi alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l’anguilla approvato dalla Commissione conformemente al paragrafo 1. 4.   Uno Stato membro che abbia sottoposto entro il 31 dicembre 2008 all’approvazione della Commissione un piano di gestione per l’anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1 riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell’anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano. 5.   La riduzione delle catture di cui al paragrafo 4 può essere sostituita in toto o in parte da misure immediate su altri fattori di mortalità antropogenica, che consentiranno di migrare in mare per la riproduzione ad un numero di anguille argentate equivalente a quello che la riduzione delle catture consentirebbe. 6.   Se la Commissione non può approvare il piano di gestione per l’anguilla, lo Stato membro può presentare un piano riveduto entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano. Il piano di gestione riveduto è approvato secondo la procedura di cui al paragrafo 1. L’attuazione della riduzione delle catture di cui al paragrafo 4 non si applica se il piano riveduto è approvato dalla Commissione.
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