Art. 3
Esonero dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla
In vigore dal 18 set 2007
Esonero dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla
1. Uno Stato membro può essere esonerato dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla se fornisce una giustificazione adeguata del fatto che i bacini fluviali o le acque marittime nel suo territorio non costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea.
2. Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione le richieste d’esonero redatte conformemente al paragrafo 1.
3. Sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca o di altri organi scientifici pertinenti, la Commissione approva la richiesta d’esonero conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
4. Quando la Commissione approva una richiesta d’esonero, l’ non si applica allo Stato membro interessato.
Storico versioni
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