Art. 1

Oggetto

In vigore dal 18 set 2007
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque comunitarie, nelle lagune costiere, negli estuari e nei fiumi e nelle acque interne comunicanti degli Stati membri che sfociano nei mari delle zone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX o nel mare Mediterraneo. 2.   Per quanto riguarda il mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2007, una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5), previa consultazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, per determinare se tali acque costituiscano habitat naturali per l’anguilla europea ai sensi dell’ del presente regolamento. 3.   Le misure di cui al presente regolamento sono adottate e attuate fatte salve le pertinenti disposizioni delle direttive 92/43/CEE e 2000/60/CE.
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