Art. 2

Elaborazione dei piani di gestione per l’anguilla

In vigore dal 18 set 2007
Elaborazione dei piani di gestione per l’anguilla 1.   Gli Stati membri individuano e definiscono i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea («bacini fluviali dell’anguilla») e che possono comprendere acque marittime. Se è fornita un’adeguata giustificazione, uno Stato membro può designare l’intero territorio o un’unità amministrativa regionale esistente come bacino fluviale unico dell’anguilla. 2.   Nel definire i bacini fluviali dell’anguilla, gli Stati membri tengono nella massima considerazione possibile le disposizioni amministrative di cui all’ della direttiva 2000/60/CE. 3.   Per ciascun bacino fluviale dell’anguilla secondo la definizione del paragrafo 1, gli Stati membri elaborano un piano di gestione per l’anguilla. 4.   L’obiettivo di ciascun piano di gestione per l’anguilla è quello di ridurre la mortalità antropogenica onde permettere un’elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40 % della biomassa di anguilla argentata. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. Il piano di gestione per l’anguilla è elaborato per conseguire tale obiettivo a lungo termine. 5.   Il livello di migrazione da conseguire è determinato, tenendo conto dei dati disponibili per ciascun bacino fluviale dell’anguilla, in uno o più dei tre modi seguenti: a) ricorso a dati raccolti nel periodo più opportuno anteriormente al 1980, sempreché disponibili in quantità e qualità sufficienti; b) valutazione del potenziale di produzione dell’anguilla in base all’habitat, in assenza di fattori di mortalità antropogenica; c) con riferimento all’ecologia e all’idrografia di sistemi fluviali analoghi. 6.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla contiene una descrizione e un’analisi della situazione attuale della popolazione delle anguille nel bacino fluviale in relazione al livello di migrazione da conseguire fissato nel paragrafo 4. 7.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla comprende le misure per raggiungere, monitorare e verificare l’obiettivo di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri possono definire i mezzi in funzione delle condizioni locali e regionali. 8.   Il piano di gestione per l’anguilla può contenere le seguenti misure, senza che si limiti ad esse: — riduzione delle attività di pesca commerciale, — restrizioni alla pesca ricreativa, — misure di ripopolamento, — misure strutturali per rendere guadabili i fiumi e migliorare gli habitat fluviali, unitamente ad altre misure ambientali, — trasporto di anguille argentate dalle acque interne ad acque dalle quali possano migrare liberamente verso il mar dei Sargassi, — lotta ai predatori, — spegnimento temporaneo delle turbine per la produzione di energia idroelettrica, — misure nel campo dell’aquacoltura. 9.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla contiene un calendario per il conseguimento del livello di migrazione stabilito al paragrafo 4, seguendo un approccio graduale e in funzione del livello di reclutamento previsto; esso include misure che saranno attuate a decorrere dal primo anno di applicazione del piano stesso. 10.   Nel piano di gestione per l’anguilla ciascuno Stato membro attua il più rapidamente possibile misure adeguate per ridurre la mortalità delle anguille causata da fattori esterni alla pesca, compresi turbine idroelettriche, pompe o predatori, salvo se non è necessario per conseguire l’obiettivo del piano. 11.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla comprende una descrizione delle misure di controllo e di esecuzione che si applicano in acque diverse dalle acque comunitarie conformemente all’. 12.   Il piano di gestione per l’anguilla costituisce un piano di gestione adottato a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6).
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