Art. 10

Controllo ed esecuzione in acque diverse dalle acque comunitarie

In vigore dal 18 set 2007
Controllo ed esecuzione in acque diverse dalle acque comunitarie 1.   Gli Stati membri stabiliscono un sistema di controllo e di sorveglianza delle catture adeguato alle circostanze e al quadro giuridico applicabile alla pesca nelle loro acque interne coerente con le pertinenti disposizioni figuranti nel regolamento (CEE) n. 2847/93. 2.   Il sistema di controllo e di sorveglianza delle catture contiene una descrizione dettagliata di tutti i regimi di ripartizione dei diritti di pesca nei bacini fluviali dell’anguilla che costituiscono habitat naturali definiti dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, comprese le acque di proprietà privata.
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