Art. 12
Controllo ed esecuzione in materia di importazione ed esportazione d’anguille
In vigore dal 18 set 2007
Controllo ed esecuzione in materia di importazione ed esportazione d’anguille
Entro il 1o luglio 2009 gli Stati membri:
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adottano le misure necessarie a identificare l’origine e garantire la tracciabilità di tutte le anguille vive importate nel loro territorio o da quello esportate,
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accertano se le anguille pescate nell’area comunitaria e esportate dal loro territorio sono state catturate nel rispetto delle misure di conservazione della Comunità,
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prendono misure per accertare se le anguille pescate nelle acque delle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca e importate nel loro territorio sono state catturate nel rispetto delle regole convenute nelle organizzazioni regionali per la pesca in questione.
Storico versioni
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