Art. 11

Informazioni sulle attività di pesca

In vigore dal 18 set 2007
Informazioni sulle attività di pesca 1.   Entro il 1o gennaio 2009, ciascuno Stato membro stabilisce le seguenti informazioni inerenti alle attività commerciali di pesca: — un elenco di tutte le navi da pesca che battono bandiera dello Stato in questione autorizzate a pescare l’anguilla nelle acque comunitarie conformemente all’, a prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave, — un elenco di navi da pesca, entità commerciali o pescatori, autorizzati a pescare l’anguilla nei bacini fluviali dell’anguilla che ne costituiscono gli habitat naturali, definiti dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, — un elenco di tutti i centri per le vendite all’asta o altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri a provvedere alla prima immissione in commercio dell’anguilla. 2.   Gli Stati membri stabiliscono sistematicamente una stima del numero dei pescatori dediti alla pesca ricreativa e delle rispettive catture di anguille. 3.   A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Informazioni sulle attività di pesca (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/1100) — Testo vigente | Portale Normativo