Art. 8

Misure relative alle acque comunitarie

In vigore dal 18 set 2007
Misure relative alle acque comunitarie 1.   Lo Stato membro che svolge attività di pesca di anguille nelle acque comunitarie riduce lo sforzo di pesca di almeno il 50 % rispetto alla media dello sforzo messo in atto tra il 2004 e il 2006 ovvero riduce lo sforzo di pesca in modo da garantire una riduzione delle catture di anguille di almeno il 50 % rispetto alla media delle catture effettuate tra il 2004 e il 2006. Tale riduzione va conseguita gradualmente, iniziando per fasi del 15 % annuo nei primi due anni e nell’arco di 5 anni, a decorrere dal 1o luglio 2009. 2.   Ai fini del paragrafo 1, si intendono per acque comunitarie quelle esposte al mare sul confine dei bacini fluviali dell’anguilla che ne costituiscono gli habitat naturali definiti dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1100:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo