Art. 7

Misure di ripopolamento

In vigore dal 18 set 2007
Misure di ripopolamento 1.   Uno Stato membro che autorizzi la pesca di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm in quanto parte di un piano di gestione per l’anguilla stabilito secondo l’ o di una riduzione dello sforzo di pesca secondo l’, paragrafo 2, o l’, paragrafo 4, riserva almeno il 60 % delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate ogni anno nell’ambito della pesca di detto Stato membro alla commercializzazione a fini di ripopolamento nei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, al fine di aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate. 2.   La percentuale del 60 % per il ripopolamento deve essere indicata in un piano di gestione per l’anguilla elaborato in conformità dell’. È fissata ad almeno il 35 % per il primo anno di applicazione di un piano di gestione per l’anguilla e progressivamente aumentata di almeno il 5 % l’anno. Il livello del 60 % è raggiunto entro il 31 luglio 2013. 3.   Per garantire che le percentuali di cui al paragrafo 2 delle anguille catturate di lunghezza inferiore a 12 cm siano utilizzate in un programma di ripopolamento, gli Stati membri devono istituire un adeguato sistema di notifica. 4.   Il trasferimento di anguille a fini di ripopolamento fa parte di un piano di gestione per l’anguilla ai sensi dell’. I piani di gestione per l’anguilla definiscono il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 20 cm necessari a fini di ripopolamento allo scopo di aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate. 5.   La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’evoluzione dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm. A tal fine gli Stati membri stabiliscono un appropriato sistema di sorveglianza dei prezzi e riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a detti prezzi. 6.   In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, in conformità della procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, adotta misure appropriate per far fronte alla situazione, che possono includere una riduzione temporanea delle percentuali di cui al paragrafo 2. 7.   Entro il 1o luglio 2011 la Commissione riferisce al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all’evoluzione dei prezzi di mercato. Sulla scorta di tale valutazione il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in merito a misure appropriate per bilanciare le misure concernenti il ripopolamento nell’ambito del raggiungimento delle percentuali di cui al paragrafo 2. 8.   Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, sempreché: — sia parte di un piano di gestione per l’anguilla stabilito secondo l’, — riguardi anguille di lunghezza inferiore a 20 cm, — contribuisca a raggiungere il 40 % del livello di migrazione di cui all’, paragrafo 4.
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