Art. 22

Norme di produzione eccezionali

In vigore dal 28 giu 2007
Norme di produzione eccezionali 1.   La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4. 2.   Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi: a) ove siano necessarie per assicurare l’avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali; b) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica; c) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica; d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici; e) ove siano necessarie riguardo all’utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica; f) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose; g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM; h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l’uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettera d). 3.   La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, specifiche condizioni per l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
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