Art. 16
Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione
In vigore dal 28 giu 2007
Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione
1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:
a)
prodotti fitosanitari;
b)
concimi e ammendanti;
c)
materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell’alimentazione degli animali;
d)
additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
e)
prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
f)
prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola.
I prodotti e le sostanze figuranti nell’elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l’uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell’agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.
2. L’autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente:
a)
essi sono necessari per una produzione continuativa e essenziali per l’uso previsto;
b)
tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
c)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme:
i)
essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
ii)
se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;
d)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;
e)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:
i)
essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;
ii)
i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.
3.
a)
La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.
b)
Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d’uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.
Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.
c)
I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono disciplinare, all’interno del loro territorio, l’uso nell’agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.
5. L’uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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