Art. 20
Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico
In vigore dal 28 giu 2007
Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico
1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente all’.
2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.
3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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