Art. 19

Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

In vigore dal 28 giu 2007
Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati 1.   La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici. 2.   Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati: a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti; b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’; c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’ o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro; d) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione; e) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola. 3.   Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti. Le misure necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l’autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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