Art. 21

Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

In vigore dal 28 giu 2007
Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione 1.   L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente: i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo; ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria. Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all’, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato. 2.   La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti. Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche. Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate. I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’, paragrafo 2.
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Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo