Art. 23
Uso di termini riferiti alla produzione biologica
In vigore dal 28 giu 2007
Uso di termini riferiti alla produzione biologica
1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.
Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.
Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.
3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.
4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:
a)
nella denominazione di vendita purché:
i)
gli alimenti trasformati siano conformi all’;
ii)
almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
b)
soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
c)
nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:
i)
il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
ii)
contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
iii)
gli alimenti siano conformi all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.
In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.
I termini e l’indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.
6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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