Art. 25
Loghi di produzione biologica
In vigore dal 28 giu 2007
Loghi di produzione biologica
1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.
Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’, paragrafo 4, lettere b) e c).
2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.
3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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