Art. 25

Loghi di produzione biologica

In vigore dal 28 giu 2007
Loghi di produzione biologica 1.   Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’, paragrafo 4, lettere b) e c). 2.   Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. 3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:834:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Loghi di produzione biologica (Art. 25 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo