Art. 25 · Loghi di produzione biologica

Art. 25

Loghi di produzione biologica

In vigore dal 28 giu 2007
Loghi di produzione biologica 1.   Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’, paragrafo 4, lettere b) e c). 2.   Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. 3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.
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