Art. 24

Indicazioni obbligatorie

In vigore dal 28 giu 2007
Indicazioni obbligatorie 1.   Se sono usati i termini di cui all’, paragrafo 1: a) compare sull’etichetta anche il numero di codice di cui all’, paragrafo 10, dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente; b) compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all’, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati; c) quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti: — «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE, — «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi, — «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo. La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. L’uso del logo comunitario di cui all’, paragrafo 1, e l’indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all’, paragrafo 1, figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione di cui al primo comma. 2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. 3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
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