Art. 17
Conversione
In vigore dal 28 giu 2007
Conversione
1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:
a)
il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’, paragrafo 1;
b)
durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;
c)
sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
d)
in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l’operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
e)
al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d’inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
f)
gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.
2. Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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