Art. 15
Norme di produzione per animali d’acquacoltura
In vigore dal 28 giu 2007
Norme di produzione per animali d’acquacoltura
1. Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all’, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d’acquacoltura:
a)
riguardo all’origine degli animali d’acquacoltura:
i)
l’acquacoltura biologica è basata sull’allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;
ii)
quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un’azienda a determinate condizioni;
b)
riguardo alle pratiche zootecniche:
i)
le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
ii)
le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell’acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;
iii)
le pratiche zootecniche limitano al minimo l’impatto ambientale negativo proveniente dall’azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d’allevamento;
iv)
gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d’acquacoltura;
v)
si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;
vi)
agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;
c)
riguardo alla riproduzione:
i)
non sono usate l’induzione artificiale della poliploidia, l’ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;
ii)
vengono scelti ceppi appropriati;
iii)
sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;
d)
riguardo all’alimentazione dei pesci e dei crostacei:
i)
gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
ii)
la frazione vegetale dell’alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell’alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall’utilizzo sostenibile della pesca;
iii)
le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’;
iv)
non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
e)
riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale:
i)
tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai;
ii)
essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004;
iii)
le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla direttiva 2000/60/CE e, in attesa dell’attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della direttiva 2006/113/CE;
f)
riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
i)
la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un’ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l’applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un’adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;
ii)
le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
iii)
è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
iv)
sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
g)
riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d’acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma dell’.
2. Le misure e condizioni necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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