Art. 24
Computo dei termini
In vigore dal 14 giu 2007
Computo dei termini
1. I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione o della sua consegna brevi manu.
Nel caso di una comunicazione da parte del titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio, ai fini del pertinente termine è sufficiente che la comunicazione sia stata spedita con invio raccomandato prima dello scadere del termine in questione.
2. Se l’ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.
3. Nello stabilire i termini di cui all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, l’Agenzia e la Commissione, a seconda dei casi, tengono conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione sia dell’urgenza del caso.
4. All’occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.
Storico versioni
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