Art. 26

Prescrizione per l’incasso di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 14 giu 2007
Prescrizione per l’incasso di sanzioni pecuniarie 1.   Il diritto di avviare una procedimento di recupero si prescrive dopo un anno dalla data in cui la decisione di cui all’ o all’ è diventata definitiva. 2.   La prescrizione per il recupero di sanzioni si interrompe ad ogni azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro operante su richiesta della Commissione, al fine di imporre il pagamento della sanzione. 3.   Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4.   La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è sospesa: a) per tutto il tempo nel quale è consentito il pagamento; b) l’esecuzione è sospesa in seguito a una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
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Prescrizione per l’incasso di sanzioni pecuniarie (Art. 26 Regolamento (UE) 2007/658) — Testo vigente | Portale Normativo