Art. 16

Forme di sanzione pecuniaria e massimali

In vigore dal 14 giu 2007
Forme di sanzione pecuniaria e massimali 1.   Se, in seguito alla procedura di cui alla sottosezione 1, la Commissione riconosce che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione di cui all’, può adottare una decisione con cui impone un’ammenda non superiore al 5 % del fatturato comunitario del titolare dell'autorizzazione nel precedente esercizio. 2.   Se il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non ha posto fine alla violazione la Commissione può, nella decisione di cui al paragrafo 1, imporre penalità che non superino il 2,5 % del fatturato medio giornaliero comunitario del titolare dell’autorizzazione nell’esercizio precedente. Le penalità possono essere irrogate per un periodo che va dalla data di notifica della decisione fino al momento in cui viene posto fine alla violazione. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 per esercizio precedente si intende l’esercizio finanziario che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.
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