Art. 15
Indagini supplementari
In vigore dal 14 giu 2007
Indagini supplementari
1. Se, alla luce della relazione dell’Agenzia, delle osservazioni del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, eventualmente, di altre informazioni presentatele, la Commissione ritiene che occorrano ulteriori informazioni per continuare il procedimento, essa può rinviare il fascicolo all’Agenzia per indagini supplementari.
La Commissione indica chiaramente all’Agenzia gli elementi fattuali che essa deve ulteriormente esaminare e suggerisce, se del caso, eventuali mezzi istruttori a tal fine.
2. Le sottosezioni 2 e 3 della sezione 1 si applicano all’esecuzione delle indagini supplementari.
Storico versioni
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