Art. 17

Decisione

In vigore dal 14 giu 2007
Decisione 1.   La decisione di cui all’ si basa esclusivamente su motivi in merito ai quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio sia stato in grado di esprimere un commento. 2.   La Commissione informa il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei mezzi di ricorso disponibili. 3.   La Commissione comunica l’adozione della decisione all’Agenzia e agli Stati membri. 4.   All’atto di pubblicare i dettagli della sua decisione conformemente all’articolo 84, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 la Commissione tiene conto dei legittimi interessi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e di altre persone a veder tutelati i loro segreti commerciali.
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Decisione (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/658) — Testo vigente | Portale Normativo