Art. 19

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 14 giu 2007
Sanzioni pecuniarie 1.   La Commissione, con propria decisione, può imporre ai titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio ammende che non superino lo 0,5 % del loro fatturato comunitario nel precedente esercizio qualora, intenzionalmente o per negligenza: a) non si conformino a mezzi istruttori disposti ai sensi dell', paragrafo 1; b) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta ai sensi dell', paragrafo 1; c) non soddisfino una richiesta di informazioni ai sensi dell’; d) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell’. 2.   Se la mancata cooperazione da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio continua, la Commissione, nella decisione di cui al paragrafo 1, può imporre penalità giornaliere non superiori allo 0,5 % del fatturato medio giornaliero comunitario del titolare dell’autorizzazione nel precedente esercizio. Le penalità possono essere irrogate per un periodo che va dalla data di notifica di tale decisione fino al momento in cui cessa la mancata cooperazione. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 per esercizio precedente si intende l’esercizio che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.
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