Art. 20

Procedura

In vigore dal 14 giu 2007
Procedura Quando la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, essa ne avverte previamente per iscritto il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio indicando il termine entro il quale questi può presentare alla Commissione le sue osservazioni scritte. Tale termine dev'essere almeno di quattro settimane. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
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