Art. 21

Accesso al fascicolo

In vigore dal 14 giu 2007
Accesso al fascicolo In seguito alla notifica di cui all’ il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali compilati dall’Agenzia e dalla Commissione che servono come prova di una presunta violazione. I documenti ottenuti accedendo al fascicolo sono usati esclusivamente per gli scopi dei procedimenti giudiziari o amministrativi ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
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Accesso al fascicolo (Art. 21 Regolamento (UE) 2007/658) — Testo vigente | Portale Normativo