Art. 21 · Accesso al fascicolo

Art. 21

Accesso al fascicolo

In vigore dal 14 giu 2007
Accesso al fascicolo In seguito alla notifica di cui all’ il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali compilati dall’Agenzia e dalla Commissione che servono come prova di una presunta violazione. I documenti ottenuti accedendo al fascicolo sono usati esclusivamente per gli scopi dei procedimenti giudiziari o amministrativi ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
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