Art. 23

Riservatezza e segreto professionale

In vigore dal 14 giu 2007
Riservatezza e segreto professionale 1.   Fatti salvi lo scambio e l’uso di informazioni di cui all’, una procedura d’infrazione è condotta nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. L’Agenzia e la Commissione, i loro funzionari, gli impiegati e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza. 2.   Fermo restando il diritto di accesso al fascicolo, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non ha accesso a segreti commerciali, informazioni riservate o documenti interni detenuti dall’Agenzia, dalla Commissione o da uno Stato membro. 3.   Chiunque presenti informazioni od osservazioni ai sensi degli , o 14 identifica chiaramente tutti i materiali ritenuti riservati, ne fornisce una motivazione e mette a disposizione una versione separata non avente carattere di riservatezza entro il termine stabilito dall’Agenzia o dalla Commissione. 4.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l’Agenzia e la Commissione possono richiedere alle persone che presentano informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento di identificare i documenti o le parti di documenti che ritengono contenere segreti commerciali o altre informazioni riservate di loro proprietà. L’Agenzia e la Commissione possono anche chiedere ai titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio e ad altre persone di identificare le parti di una relazione dell’Agenzia, di una comunicazione di addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali. L’Agenzia e la Commissione possono stabilire un termine entro il quale il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e le altre persone devono: a) motivare la loro richiesta di riservatezza relativamente ai singoli documenti o parti di documento e alle singole dichiarazioni o parti di dichiarazione; b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, nella quale i passaggi riservati siano omessi; c) fornire una descrizione succinta di ogni parte omessa. Il termine di cui al terzo comma è almeno di due settimane. 5.   Se il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o altre persone vengono meno alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che le informazioni o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate.
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Riservatezza e segreto professionale (Art. 23 Regolamento (UE) 2007/658) — Testo vigente | Portale Normativo