Art. 25
Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni pecuniarie
In vigore dal 14 giu 2007
Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni pecuniarie
1. Il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroga una sanzione pecuniaria a norma dell’ si prescrive in cinque anni.
Nel caso delle sanzioni pecuniarie di cui all', il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroga tale sanzione si prescrive in tre anni.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, esso decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.
2. Tutte le azioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione ai fini dell'indagine o di procedure correlate a un'infrazione comportano un'interruzione del termine di cui al paragrafo 1. Il decorso del termine di prescrizione è interrotto dalla data in cui l'azione è notificata al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia la prescrizione si compie al più tardi alla data in cui sia decorso un periodo pari al doppio del termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria. Detto termine è prolungato della durata della sospensione di cui al paragrafo 4.
4. La prescrizione per l’irrogazione di sanzioni è sospesa per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Storico versioni
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