Art. 3

Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri

In vigore dal 14 giu 2007
Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri 1.   Le competenti autorità degli Stati membri collaborano con l’Agenzia e la Commissione per consentire loro di espletare i compiti che loro incombono in virtù del presente regolamento. 2.   Le informazioni fornite dalle autorità competenti nazionali in risposta a una richiesta dell’Agenzia o della Commissione in forza del presente regolamento sono usate dall'Agenzia e dalla Commissione esclusivamente ai seguenti fini: a) quali elementi probanti ai fini dell’applicazione del presente regolamento; b) per espletare i compiti loro affidati ai fini dell’autorizzazione e della supervisione dei medicinali in forza del regolamento (CE) n. 726/2004.
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