Art. 5
Avvio del procedimento di infrazione
In vigore dal 14 giu 2007
Avvio del procedimento di infrazione
1. L’Agenzia può avviare il procedimento di infrazione di sua iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.
L’Agenzia informa la Commissione dell'intenzione di avviare il procedimento di infrazione.
2. L’Agenzia avvia il procedimento di infrazione solo dopo aver informato gli Stati membri.
Storico versioni
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