Art. 6

Richiesta di informazioni

In vigore dal 14 giu 2007
Richiesta di informazioni Prima di avviare un procedimento di infrazione l’Agenzia può chiedere al pertinente titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio tutte le informazioni attinenti alla presunta violazione. L’Agenzia dichiara la finalità della richiesta specificando che essa è formulata in forza del presente regolamento e indica un termine per la presentazione della risposta ad opera del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, termine che dev’essere almeno di quattro settimane. Laddove detta richiesta faccia seguito a una richiesta di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, tale Stato membro è informato dall'Agenzia.
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