Art. 8

Richieste dell’Agenzia

In vigore dal 14 giu 2007
Richieste dell’Agenzia 1.   L’Agenzia può chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fornire spiegazioni scritte o orali oppure dettagli o documenti. Le richieste sono inviate per iscritto al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’Agenzia comunica la base giuridica e la finalità della richiesta, stabilisce un termine, non inferiore a quattro settimane, entro il quale deve essere fornita l’informazione e informa il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle sanzioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), in caso di rifiuto di fornire le informazioni o siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti. 2.   L’Agenzia può chiedere alle competenti autorità nazionali di cooperare all’indagine secondo le seguenti modalità: a) espletando uno dei compiti affidati alle autorità di sorveglianza in forza dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004; b) attuando ispezioni o altre misure di sorveglianza conformemente agli articoli da 111 a 115 della direttiva 2001/83/CE e agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2001/82/CE. Le richieste sono inviate per iscritto e precisano la base giuridica e la finalità della richiesta. Il termine per la presentazione della risposta o per l’assunzione dei mezzi istruttori sono determinati di comune accordo tra l’Agenzia e l’autorità nazionale competente cui è indirizzata la richiesta, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. 3.   L’Agenzia ha facoltà di chiedere a tutte le persone fisiche o giuridiche di fornire informazioni relative alla presunta violazione. Le richieste sono rivolte per iscritto e menzionano la base giuridica e la finalità della richiesta e fissano anche un termine entro il quale va fornita l'informazione, termine che dev'essere almeno di quattro settimane.
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