Art. 9
Diritto ad essere sentiti
In vigore dal 14 giu 2007
Diritto ad essere sentiti
Prima dell’adozione della relazione di cui all’, l’Agenzia invita il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio a presentare osservazioni per iscritto.
Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni, termine che dev’essere almeno di quattro settimane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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