Art. 11
Comunicazione di addebiti
In vigore dal 14 giu 2007
Comunicazione di addebiti
1. Qualora, in seguito a una richiesta dell’Agenzia ai sensi dell’, paragrafo 2, la Commissione decida di continuare il procedimento di infrazione, essa notifica per iscritto al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio una comunicazione di addebiti contenente i seguenti elementi:
a)
le contestazioni fatte al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, compresa un’indicazione dettagliata delle disposizioni presumibilmente violate e le prove su cui si basano tali contestazioni;
b)
l’indicazione che possono essere irrogate ammende o penalità di mora.
2. Se, entro 18 mesi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia, la Commissione non avrà notificato una comunicazione di addebiti, essa presenterà al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio una dichiarazione esplicativa.
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