Art. 12
Diritto di replica
In vigore dal 14 giu 2007
Diritto di replica
1. All’atto di notificare una comunicazione di addebiti la Commissione stabilisce un termine entro il quale il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può presentare alla Commissione le sue osservazioni scritte relativamente alla comunicazione di addebiti.
Tale termine dev’essere almeno di quattro settimane.
La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può allegare alle sue osservazioni scritte dichiarazioni rilasciate da terzi che corroborino gli elementi di tali osservazioni scritte.
Storico versioni
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