Art. 14

Richiesta di informazioni

In vigore dal 14 giu 2007
Richiesta di informazioni 1.   Dopo aver ricevuto una richiesta dall’Agenzia ai sensi dell’, paragrafo 2, e prima di adottare la decisione di cui all’ la Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fornire spiegazioni scritte o orali oppure dettagli o documenti attinenti alla presunta violazione. Le richieste sono inviate per iscritto al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. La Commissione menziona la base giuridica e la finalità della richiesta, stabilisce un termine entro cui va fornita l’informazione, termine che dev’essere di almeno quattro settimane, e informa il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle ammende di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), in caso di rifiuto di fornire le informazioni o siano fornite informazioni inesatte e fuorvianti. 2.   La Commissione può chiedere all’Agenzia, alle autorità competenti nazionali o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di fornire informazioni in merito alla presunta violazione. Le richieste sono presentate per iscritto e menzionano la base giuridica e la finalità della richiesta. Se la richiesta è indirizzata all’Agenzia o a un’autorità competente nazionale il termine entro il quale va fornita l’informazione è stabilito dalla Commissione previa consultazione dell’Agenzia o dell’autorità competente nazionale cui la richiesta è indirizzata, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Se la richiesta è indirizzata ad altre persone fisiche o giuridiche essa stabilisce un termine entro il quale va fornita l’informazione, termine che dev’essere almeno di quattro settimane.
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