Art. 13
Audizione orale
In vigore dal 14 giu 2007
Audizione orale
1. Se il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio lo richiede nelle sue osservazioni scritte, la Commissione gli dà l’opportunità di esporre le sue argomentazioni nel contesto di un’audizione orale.
La data dell’audizione orale è stabilita dalla Commissione.
2. Ove necessario la Commissione può invitare le autorità nazionali competenti o qualsiasi altra persona a presenziare alle audizioni orali.
3. Le audizioni orali non sono pubbliche. Ciascuna persona può essere udita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell’interesse legittimo dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio e delle altre persone alla tutela dei loro segreti commerciali e di altre informazioni riservate.
Storico versioni
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